Star del credere
La clausola dello star del credere era tipica del contratto di agenzia, seppure ne rappresentasse elemento accidentale, e prevedeva nelle linee generali che l'agente, oltre a non percepire alcuna provvigione per gli affari non onorati dal pagamento, doveva rifondere parzialmente il proponente della perdita subita. La nuova normativa, approvata con legge comunitaria del 1999, ha modificato lo star del credere, di fatto cancellandolo: la pattuizione dello star del credere a svantaggio dell'agente è stata vietata, così come garanzia totale o parziale rispetto all'inadempimento del terzo contraente. Questa garanzia può essere prestata dall'agente solo alle seguenti condizioni:
- deve trattarsi di un'eccezione;
- deve essere concordata tra le parti di volta in volta;
- deve riguardare singoli affari individualmente determinati;
- detti affari devono essere di particolare natura ed importo;
- l'onere a carico dell'agente non può essere di importo superiore alla provvigione che a questi sarebbe spettata qualora non vi fosse stato l'inadempimento del terzo contraente;
- a vantaggio dell'agente deve essere previsto un apposito corrispettivo.
Oggi si usa per intendere l'obbligazione che il commissionario assume di rispondere al committente per l'esecuzione dell'affare. La disciplina dello "star del credere" è descritta nell'art.1736 del Codice civile.
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]- Rappresentanza
- Agenzia di rappresentanza
- Procacciatore d'affari
- Agente e rappresentante di commercio
- FNAARC
- Mandato
- Commissione
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Agenti e rappresentanti di commercio, su camcom.gov.it. URL consultato il 3 gennaio 2014 (archiviato dall'url originale il 30 dicembre 2013).
- Agenti di affari in mediazione, su camcom.gov.it. URL consultato il 3 gennaio 2014 (archiviato dall'url originale il 30 dicembre 2013).
- Associazione agenti FNAARC, su fnaarcroma.it. URL consultato il 3 gennaio 2014 (archiviato dall'url originale il 3 gennaio 2014).
- Enciclopedia Treccani, su treccani.it.