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Responsabilità penale

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La responsabilità penale è un tipo di responsabilità giuridica nascente dalla violazione di una norma di diritto penale dell'ordinamento giuridico di uno Stato. Essa può riguardare sia i singoli individui che gli enti.

Il codice di Hammurabi non prevedeva una responsabilità personale individuale; affermava la possibilità di punire persone estranee ai fatti, solo perché componenti lo stesso gruppo sociale o la stessa famiglia di appartenenza del reo: se crollava la casa costruita da un architetto e moriva il figlio del padrone, era il figlio dell'architetto a dover essere ucciso (n. 230).

La Torah ebraica fu il primo sistema giuridico a prevedere tale tipo di responsabilità giuridica. In Deuteronomio (24:16) è proibita la punizione dei figli al posto dei genitori, e viceversa, così come in Ezechiele 18:20 (“L'anima che pecca sarà quella che morrà"), o Genesi 18:27-33 sulla distruzione di Sodoma e Gomorra che sarebbe stata evitata per un numero anche minimo di giusti.

Dottrina giuridica

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La personalità della responsabilità penale - formula accolta da tempo dagli ordinamenti giuridici anche premoderni (teneant peccata sua auctores) - implica, a livello minimale, il divieto della responsabilità penale per fatto altrui.

Ma una concezione più evoluta dello Stato di diritto - accolta dalle principali Costituzioni moderne di tipo continentale, e nella nozione di mens rea elaborata dalla giurisprudenza di Common law - ne fa discendere anche "l’esigenza di una responsabilità per fatto ovviamente «proprio», ma altresì «colpevole» (...) nel senso che la responsabilità è «personale» soltanto se l’identificazione dei suoi presupposti assume l’agente non come semplice fattore causale «cieco», ma come un essere capace di orientare le proprie scelte secondo criteri di valore e di governare razionalmente i propri atteggiamenti esteriori"[1].

Dall'art. 27 comma 1 della Costituzione della Repubblica Italiana - il quale sancisce che la "responsabilità penale è personale" - è possibile desumere due significati:

  • Significato minimo: ovvero divieto di responsabilità per fatto altrui, l'agente risponde esclusivamente dell'azione o omissione da lui posta in essere, escludendo quelle condotte a lui estranee.
  • Significato evolutivo: ovvero "personale" inteso come "colpevole", l'agente risponderà esclusivamente di quelle condotte attive o omissive a lui ascrivibili in quanto soggetto ritenuto colpevole e dunque meritevole di pena. Tale significato può essere anche definito come principio di "divieto di responsabilità oggettiva".

Secondo l'ordinamento penale[2], la responsabilità penale può essere attribuita solo in presenza di dolo o di colpa; altre forme di imputazione, dunque, non sono ammissibili in un ordinamento penale che miri al rispetto delle garanzie costituzionali.

Il nostro codice penale però, prevede alcuni casi di "responsabilità oggettiva": l'art. 42 del codice penale, infatti, dopo aver previsto il dolo, la preterintenzione e la colpa come criteri generali d'imputazione del fatto, dispone, con una norma di chiusura, che "la legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della propria condotta", e cioè attraverso criteri d'imputazione diversi dal dolo e dalla colpa (e dalla stessa preterintenzione che, pure, è suscettibile di dar luogo ad una forma di responsabilità oggettiva).

Ipotesi emblematiche di responsabilità oggettiva sono:

  1. Aberratio delicti: Casi in cui, per un errato uso dei mezzi di esecuzione si cagiona offesa a persona non voluta, qualora l'inciso "a titolo di colpa" contemplato dall'art. 82 c.p. sia previsto quoad poenam e non per indicare il fondamento della responsabilità;
  2. Reato non voluto nel caso di concorso di persone: l'art. 116 del codice penale disciplina il reato plurisoggettivo (concorso di persone), facendo soggiacere alla pena anche colui che non volle il reato. Esempio: Tizio e Caio, con l'intento di perpetrare una rapina in banca, uccidono un dipendente che cercava di disarcionare gli aggressori; Sempronio, il "palo" dell'impresa criminale, risponderà anch'egli di omicidio, pur non volendo la perpetrazione di tale evento. Sul punto intervenne la Corte costituzionale con la sent. 42/1965.
  1. ^ Tullio Padovani, Diritto penale, Giuffrè, Milano, XI ed., p. 220.
  2. ^ Il quale deve essere costituzionalmente orientato, perchè un elemento caratterizzante dell'applicazione giurisprudenziale del codice penale, in Italia, è il continuo rinvio ai principi fondamentali desunti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Voci correlate

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