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Legge 7 agosto 1990, n. 241

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Legge 7 agosto 1990, n. 241
Titolo estesoNuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
StatoRepubblica Italiana
Tipo leggeLegge ordinaria
LegislaturaX legislatura della Repubblica Italiana
Promulgazione7 agosto 1990
A firma diFrancesco Cossiga

La legge 7 agosto 1990, n. 241 è una legge della Repubblica Italiana, sul procedimento amministrativo.

Emanata durante il governo Andreotti VI e più volte modificata nel corso degli anni, per il contenuto delle sue disposizioni, ha rappresentato una notevole innovazione per l'attività della pubblica amministrazione italiana e più in generale per il diritto amministrativo italiano, introducendo il diritto di accesso agli atti amministrativi in Italia.

E' composta da 31 articoli ed articolata in sei capi:[1]

  • Capo I - Principi (artt. 1-3 bis)
  • Capo II - Responsabile del procedimento (artt. 4-6 bis)
  • Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo (artt. 7-13)
  • Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa (artt. 14-21)
  • Capo IV bis - Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. revoca e recesso (artt. 21 bis-21 novies)
  • Capo V - Accesso ai documenti amministrativi (artt. 22-28)
  • Capo VI - Disposizioni finali (artt. 29-31)

Riassumendo il contenuto della legge, esso può essere sintetizzato come segue:

Altre disposizioni di rilievo sono l'introduzione concettuale dell'"unità organizzaztiva responsabile" (art. 4),[2] l'ipotesi di astensione in caso di conflitto di interesse (art. 6 bis), la possibilità effettuare accordi integrativi o sostitutivi del provvedimanto (art. 11), nonchè l'istituto della denuncia di inizio attività nei casi in cui sia richiesta un'autorizzazione (art. 19).[3]

Innovazioni principali

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Avvio e conclusione del procedimento

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Viene formalmente sancito l'obbligo, sia che il procedimento abbia avvio da istanza di parte che d'ufficio, il dovere di conclusione del procedimento tramite l'adozione di un provvedimento espresso, e inoltre stabilita - quale regola generale - un termine massimo di conclusione dello stesso entro trenta giorni di tempo dall'avvio; tuttavia viene fatta salva la possibilità di individuare per alcuni procedimenti, con DPCM ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400 un termine massimo di novanta giorni.[4]

E' altresì affermato il dovere di dare comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali l'atto finale produca effetti o a quelli che per legge sono tenuti ad intervenire in esso.[5]

Risarcimento per i danni in caso di ritardo

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Il legislatore prevede sanzioni a carico dell'amministrazione con l'obbligo di provvedere, ad esclusione dei casi di silenzio amministrativo qualificato e dei concorsi pubblici, al risarcimento del danno ingiusto procurato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, oltre il diritto ad ottenere un indennizzo per il semplice ritardo, secondo quanto previsto dalla legge.[6]

Il diritto di accesso agli atti amministrativi

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Lo stesso argomento in dettaglio: Diritto di accesso agli atti amministrativi in Italia.

La richiesta di accesso va presentata all'amministrazione che detiene il documento e deve essere regolarmente motivata. La pubblica amministrazione deve decidere entro 30 giorni (fatti salvi eventuali ricorsi), trascorsi i quali la richiesta si intende respinta. Sono comunque esclusi i documenti coperti da segreto di Stato.

In particolare, riguardo al diritto di accesso, le caratteristiche sono enunciate nel capo V della legge:

  • la previsione del requisito un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;[7]
  • il diritto all'accesso è negato qualora dalla loro divulgazione possa derivare una lesione (...) alla sicurezza e alla difesa nazionale, quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche e persone giuridiche;[8]
  • l'amministrazione, prima di rispondere positivamente, deve verificare ed informare eventuali controinteressati che potrebbero avere pregiudizio da un eventuale esercizio del diritto d'accesso;
  • il successivo art. 25 stabilisce che le controversie giudiziarie relative all'accesso sono di competenza del il giudice amministrativo (ovvero Tribunale amministrativo regionale in primo grado di giudizio e Consiglio di Stato in appello). [9]
  1. ^ Legge sul procedimento amministrativo, su brocardi.it.
  2. ^ Marco D'Amico, Articolo 4 L’Unità organizzativa responsabile del procedimento, su lexplain.it, 29 settembre 2023.
  3. ^ Federica Masini, L’istituto della SCIA (segnalazione certificata d’inizio attività), su diritto.it, 6 dicembre 2023.
  4. ^ Art. 2 legge 7 agosto 1990, n. 241, su edizionieuropee.it.
  5. ^ Art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, su edizionieuropee.it.
  6. ^ Art. 2bis legge 7 agosto 1990, n. 241, su edizionieuropee.it.
  7. ^ Art 22 legge 7 agosto 1990, n. 241, su edizionieuropee.it.
  8. ^ Art. 24 legge 7 agosto 1990, n. 241, su edizionieuropee.it.
  9. ^ Art. 25 legge 7 agosto 1990, n. 24, su edizionieuropee.it.

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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