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Diritto di sincronizzazione

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Il diritto di sincronizzazione è il diritto di sincronizzare una composizione musicale a fotogrammi o immagini in una produzione audiovisiva, come ad esempio un film, un programma televisivo, spot pubblicitario, cortometraggio, video musicale o sito web.[1] Tale diritto rientra nella più vasta categoria giuridica del diritto d'autore. I principi fondamentali in materia sono regolati a livello internazionale da diversi trattati[2], mentre a livello interno dalla legge sul diritto d'autore[3].

Normativa internazionale

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La licenza di sincronizzazione (synch right license) è l'atto emesso dal titolare del diritto (autore od editore dell'opera musicale) che concede all'utilizzatore che ne fa richiesta di incorporare un particolare brano musicale in un lavoro audiovisivo. Tale licenza è solitamente ottenuta dall'utilizzatore tramite diretta negoziazione con l'autore o, più frequentemente, con l'editore (publisher), colui che edita l'opera formalizzandone la paternità artistica e mettendola a disposizione del pubblico[1]. Il diritto di sincronizzazione di conseguenza non compete ad associazioni per la tutela del diritto d'autore come ad esempio ASCAP o Broadcast Music Incorporated (BMI). Infine, occorre considerare i cosiddetti diritti connessi (related rights[4]) la cui titolarità spetta solitamente a:

  • gli esecutori (performers), ovvero gli artisti che eseguono il brano.
  • i produttori di fonogrammi (producers of phonograms), ovvero coloro che investono nella registrazione fisica dell'opera.
  • organizzazioni di distribuzione (broadcasting organizations), ad esempio le etichette discografiche.

Tali soggetti generalmente non coincidono con l'autore e l'editore dell'opera. Infatti, un'ulteriore licenza deve essere assicurata presso il possessore della registrazione originale (master recording right) al fine di tutelare i diritti delle personalità coinvolte nella produzione e registrazione fisica dell'opera autoriale[1].

Normativa italiana

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In Italia il diritto di sincronizzazione è specificamente tutelato all'articolo 12 comma 2 della legge 633/41 sul diritto d'autore[5], che prevede il diritto esclusivo dell'autore di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato. Si tratta, dunque, di un diritto patrimoniale. Come nella normativa internazionale, anche a livello italiano si rileva una distinzione tra diritto di sincronizzazione e diritti connessi: il primo spettante all'autore (artt. 6-11), i secondi, come in ambito internazionale, a produttori di fonogrammi, di opere audiovisive e cinematografiche, ad artisti interpreti ed esecutori, ed infine ad esercenti di attività di emissione radiofonica o televisiva e di distribuzione (artt. 72-102). Come precedentemente accennato, la ratio dei i diritti connessi è quella di tutelare il lavoro del produttore fonografico, che investe le proprie risorse per registrare e commercializzare l'opera, e dell'artista esecutore, che interpreta fisicamente il brano. L´esercizio di tali diritti spetta al produttore, il quale ripartisce il compenso con gli interpreti od esecutori interessati (art 73). Per facilitare l'adempimento degli obblighi di legge, le case discografiche hanno costituito la Società Consortile Fonografici (SCF), che funge da intermediaria tra le case discografiche rappresentate e coloro che intendono utilizzare musica registrata. Attraverso la SCF è possibile ottenere, da parte di tali case discografiche, l´autorizzazione relativa ai diritti connessi. Qualora l'opera musicale in questione sia tutelata dalla SIAE, il diritto di sincronizzazione non compete a tale società ma resta esclusivo dell'editore o dell'autore di tale opera[6]. La SIAE, infatti, provvederà solo alla riscossione del compenso separato spettante agli aventi diritto della musica (art 46) utilizzata in un audiovisivo, per la proiezione pubblica nelle sale, diffusione televisiva e per la riproduzione su supporti destinati all'uso privato o al noleggio. Questi diritti vengono riscossi dalla SIAE rispettivamente presso la sala cinematografica, l'emittente televisiva, il produttore dei supporti.

La procedura per ottenere la licenza di sincronizzazione e dei diritti connessi risulta spesso complessa, lunga e di esito incerto, specialmente nel caso di brani famosi eseguiti da artisti di successo. Inoltre, l'entità del compenso economico per l'emissione della licenza è a completa discrezione dell'autore od editore, che possono ad esempio rifiutarsi di fornirla oppure richiedere un compenso elevato. Una facilitazione di tale procedimento è rappresentato dal ricorso alla production music (detta anche stock music o library music) ovvero musica appositamente creata per il commento di immagini e fotogrammi, riprodotte su supporti audiovisivi e multimediali destinati sia alla distribuzione per l'uso privato, sia all'uso aziendale, promozionale ed istituzionale. La production music è raccolta in appositi cataloghi o libraries gestite dagli editori, spesso di consultazione ottimizzata (divisione per generi, stili, tariffe predeterminate).

Utilizzo sul Web

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Il web e le nuove tecnologie hanno introdotto nuove forme di impiego della musica, dando vita a nuovi diritti, come ad esempio il simulcasting (diritto di ritrasmettere via internet trasmissioni radiofoniche e/o televisive in contemporanea con la diffusione via etere), il webcasting (diritto di ascolto di musica via internet secondo modalità interattive e non), lo streaming, il mobilecasting ed il downloading. L'ottenimento di tali diritti va abbinato all'ottenimento della licenza di sincronizzazione nel caso di utilizzo di musiche sul web. In Italia tali diritti sono gestiti dalla SCF[7].

Il fair use, ovvero la lecita citazione non autorizzata o l'incorporazione di materiale protetto da copyright sotto alcune condizioni, non è direttamente riconosciuto dalla normativa italiana ed è considerato generalmente esclusiva della legislazione degli Stati Uniti (Copyright Act, Titolo 17, § 107). Una clausola simile può essere individuata nell'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore: va tuttavia posta la massima attenzione da parte dell'utilizzatore nella valutazione se l'utilizzo che sta facendo di un'opera protetta possa effettivamente rientrare ai sensi di tale articolo, senza violare diritto di sincronizzazione e diritti connessi. Ad esempio, le linee guida dettate dal sito web YouTube, dopo aver elencato i casi in cui si è di fronte ad una chiara violazione del copyright, ammettono l'esistenza di casi particolari dove può legittimamente invocarsi il fair use, ma lascia la responsabilità della scelta al singolo utente[8].

Creative Commons

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La gestione dei diritti Creative Commons (CC) si contrappone alla normale protezione del diritto d'autore (“all rights reserved”, cioè tutti i diritti riservati) mediante politiche di “some rights reserved” (alcuni diritti riservati). Le quattro condizioni Creative Commons BY, SA, NC, ND, possono essere combinate tra loro a piacimento: è l'autore che decide, nel momento in cui concede un'opera in licenza, quanti e quali diritti vuole riservarsi sull'opera. Il diritto di sincronizzazione dunque non si applica alle opere musicali licenziate tramite Creative Commons, occorre semplicemente rispettare le restrizioni della particolare licenza CC sotto la quale l'opera è concessa dall'autore od editore.

Realizzazione di una cover

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Sia per questioni di budget che per questioni di scelta artistica, un utilizzatore può decidere di commissionare la realizzazione di una cover, ovvero una nuova versione del brano musicale che egli intende sincronizzare in una produzione audiovisiva, realizzata da nuovi interpreti su commissione, previa cessione dei diritti connessi di questa nuova registrazione fisica. A quel punto, non è più necessaria la licenza sui diritti connessi del master originale: è necessario solamente l'ottenimento della licenza di sincronizzazione dall'autore od editore.

Schema riepilogativo

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Schema riepilogativo diritto di sincronizzazione - diritti connessi

  1. ^ a b c WIPO http://www.wipo.int/sme/en/documents/guides/customization/creative_expression_nig.pdf
  2. ^ Electronic Resource Guide (ERG) | ASIL
  3. ^ Legge 22 aprile 1941, n. 633
  4. ^ WIPO Copia archiviata (PDF), su wipo.int. URL consultato il 1º agosto 2008 (archiviato dall'url originale il 19 marzo 2012).
  5. ^ Legge 633/41 http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm#12
  6. ^ SIAE http://www.siae.it/UtilizzaOpere.asp?link_page=Musica_Utilizzatori_DRM_ProductionMusic.htm&open_menu=y es
  7. ^ SCF http://www.patnet.it/LinkClick.aspx?fileticket=Ubh2j2a2VHM%3D&tabid=73&mid=471&language=en-US[collegamento interrotto]
  8. ^ YouTube https://www.youtube.com/t/howto_copyright?hl=it&gl=IT

Voci correlate

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Collegamenti esterni

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