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Coercizione

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Una coercizione (detta anche intimidazione), in diritto, indica un obbligo imposto a qualcuno, di fare o non fare qualcosa mediante il condizionamento della volontà, che può avvenire con minaccia o, generalmente, implicando l'uso della forza.

La coercizione (dal latino coercitio) è una tutela prevista dal diritto tramite la quale viene fatto uso della forza al fine di ottenere un bene o una prestazione da parte di un soggetto. La coercizione è necessariamente monopolio dello Stato, in quanto è fatto assolutamente divieto di autotutela al singolo, e avrà carattere giudiziale e non fisico.

  • Espropriazione: è il rimedio coercitivo per eccellenza, un'esecuzione forzata diretta. In questo caso il creditore, per ottenere quanto gli è dovuto in virtù di un credito, fa espropriare dall'organo giudiziario beni del debitore in modo che possano essere venduti all'asta e possa ottenere da quanto venduto ciò che gli spetta.
  • Esecuzione coattiva di obblighi (Esecuzione forzata in forma specifica): ottenibile con domanda di coazione all'adempimento.
  • Coercizione indiretta: costrizione effettuata con sanzioni o minacce afflittive al debitore in modo che adempia spontaneamente.

Filosofia politica

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Nell’articolo “Forza e consenso” - che Benito Mussolini pubblicò sul numero di aprile 1923 di Gerarchia - si dichiara che il fascismo “è già passato e, se necessario, tornerà tranquillamente a passare sul corpo più o meno decomposto della Dea Libertà” perché “quando un gruppo o un partito è al potere, esso ha l’obbligo di fortificarvisi e di difendersi contro tutti”[1]. Guglielmo Ferrero replicò immediatamente che – premesso che governo liberale è quello che riconosce l’esistenza legale di una opposizione – chi colpisce il diritto di opposizione (chiave di volta di tutta la civiltà occidentale) “tenta di diroccare tutto l’ordine sociale. Abolito il diritto di opposizione, nessuna istituzione avrebbe più carattere legittimo”[2].

  1. ^ Il Giornale di Roma, 29 marzo 1923, p. 1 (“Forza e consenso”).
  2. ^ Il Secolo, 4 aprile 1923, p. 1 (“il diritto della opposizione”).

Voci correlate

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