Eliminato il doppio binario civilistico-fiscale per le differenze di cambio da valutazione
La novità dovrebbe produrre effetti anche sulle differenze da valutazione iscritte al 31 dicembre 2023
L’art. 9 comma 1 lett. d) dello schema di DLgs. di riforma dell’IRPEF e dell’IRES (attuativo della L. 111/2023 di delega fiscale) prevede l’abrogazione del comma 3 dell’art. 110 del TUIR che attualmente stabilisce l’irrilevanza fiscale delle differenze di cambio “da valutazione” che sono iscritte in bilancio in applicazione dei principi contabili.
Secondo l’art. 2426 comma 1 n. 8-bis c.c., le attività e passività monetarie in valuta sono iscritte al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio; i conseguenti utili o perdite su cambi devono essere imputati al Conto economico e l’eventuale utile netto è accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo.
In merito, il documento OIC 26 (“Operazioni, attività ...