Compensazione con home banking senza sanzioni
Irrogare la sanzione per omessa comunicazione tributaria significa violare la tassatività
Mentre i versamenti senza compensazione possono avvenire presentando i modelli F24 indifferentemente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) o il servizio di home banking, la normativa di riferimento riguardante le compensazioni non prevede la possibilità di effettuare il pagamento tramite operazione bancaria.
Il DL 50/2017, attraverso la modifica dell’art. 37 comma 49-bis del DL 223/2006, ha introdotto l’obbligo per i contribuenti titolari di partita IVA di presentare, esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (“F24 on line”, “F24 web” e “F24 intermediari”), i modelli F24 relativi alle compensazioni “orizzontali”, di qualsiasi importo, riguardanti i crediti IVA (annuali e trimestrali), oppure derivanti da imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito e IRAP, nonché i crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Per effetto dell’art. 3 del DL 124/2019, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni è stato esteso a tutti i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e ai contribuenti non titolari di partita IVA.
Da ultimo, l’art. 1 comma 95 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha sostituito la lett. a) dell’art. 11 comma 2 del DL 66/2014, stabilendo che, a decorrere dal 1° luglio 2024, i versamenti di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97 sono effettuati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni.
È stato quindi previsto un obbligo generalizzato di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate in ogni caso di compensazione, indipendentemente dall’elencazione delle tipologie di crediti contenuta nel suddetto comma 49-bis dell’art. 37 del DL 223/2006.
Nel commentare le novità della legge di bilancio 2024, la circ. Agenzia delle Entrate 28 giugno 2024 n. 16 (§ 1) ha chiarito che l’obbligo in esame si applica altresì alla compensazione c.d. “verticale” (o “interna”), cioè che interviene nell’ambito dello stesso tributo (es. acconti IRPEF/IRES da versare con compensazione del saldo IRPEF/IRES a credito), nel caso in cui venga esposta nel modello F24 (procedura non obbligatoria). Si tratta quindi di un chiarimento di segno opposto rispetto a quanto affermato in passato (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 9 giugno 2017 n. 68 e 31 dicembre 2019 n. 110).
L’ampiezza dell’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti, rende sempre più importante la questione delle sanzioni applicabili in caso di relativa violazione.
Astrattamente, coloro che procedono al pagamento con modello F24 mediante home banking in luogo degli ordinari canali Entratel o Fisconline potrebbero essere sanzionati in base a quanto previsto dall’art. 11 comma 1 lett. a) del DLgs. 471/97. La norma punisce qualsiasi omessa comunicazione prevista dalla legge tributaria con il pagamento di una somma da 250 a 2.000 euro.
La giurisprudenza, sul punto, è divisa.
Con riferimento alla compensazione di crediti IVA annuali per importi superiori a 10.000 euro (art. 37 comma 49-bis del DL 223/2006, nella versione vigente prima dell’art. 8 del DL 16/2012 che ha ridotto il limite a 5.000 euro, poi eliminato dall’art. 3 del DL 50/2017), secondo una prima ricostruzione l’utilizzo dei canali “privati” veniva considerata priva di conseguenze sanzionatorie (C.T. Prov. Bergamo 1° settembre 2017 n. 435/4/17). Se l’operazione è andata a buon fine e nessuna contestazione è insorta sulla spettanza della compensazione, non si è verificato alcun danno erariale e neppure una frustrazione dell’attività di controllo, dovendosi quindi applicare l’art. 10 comma 3 della L. 212/2000 (C.T. Reg. Liguria 2 maggio 2019 n. 529/3/19) sulle violazioni meramente formali non sanzionabili.
Sull’opposto versante, invece, alcune pronunce valorizzavano la circostanza che il pagamento tramite home banking non mette l’ufficio nelle condizioni di poter effettuare un immediato controllo della regolarità e correttezza delle compensazioni effettuate (C.T. Prov. Bergamo 18 agosto 2017 n. 429/2/17).
Le ultime sentenze in materia (C.G.T. II Puglia 12 luglio 2023 n. 2146/2/23 e C.G.T. II Sicilia 19 febbraio 2024 n. 1371/10/24), in linea anche con quanto messo in luce dalla risoluzione Commissione finanze Camera dei Deputati 16 settembre 2006 n. 7-00051, sembrano oramai orientate a favore del contribuente.
Ad oggi sembra prevalere, in sostanza, la tesi dell’assenza di una specifica sanzione per la violazione dell’obbligo di usare i sistemi telematici dell’Agenzia per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni. Inoltre, non potendosi qualificare il comportamento posto in essere dal contribuente come “omessa comunicazione prescritta dalla legge” ovvero come comunicazione “con dati incompleti o non veritieri”, il richiamo all’art. 11 comma 1 lett. a) del DLgs. 471/97 non sembra neppure pertinente.