Inammissibilità della ristrutturazione dei debiti del consumatore reclamabile
Ammesso il reclamo avverso il decreto di inammissibilità ex art. 70 comma 1 del CCII avanti al Tribunale in composizione collegiale
L’art. 19 comma 2 lett. a) del DLgs. 136/2024, c.d. “correttivo-ter”, ha riformulato l’art. 70 comma 1 dal DLgs. 14/2019 (CCII), stabilendo, tra l’altro, che il giudice monocratico, “se non ricorrono le condizioni di ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dinnanzi al tribunale [in composizione collegiale, ndr], il quale provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Nel giudizio di reclamo la proposta e il piano non possono essere modificati e si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. In caso di accoglimento del reclamo il tribunale” in composizione collegiale “rimette gli atti al giudice” monocratico adito “per l’adozione dei provvedimenti conseguenti”.
Si tratta, come anche enunciato nella Relazione illustrativa, di una modifica di natura “non meramente terminologica”, orientata, da un lato, a rendere la disposizione dell’art. 70 comma 1 del CCII più chiara, anche nei passaggi procedurali, e, dall’altro, a risolvere dubbi interpretativi sul procedimento di non poco conto. In forza della modifica, viene, pertanto, rispettivamente: affermata la reclamabilità del decreto di inammissibilità pronunciato ai sensi dell’art. 70 comma 1 del CCII davanti al Tribunale in composizione collegiale, con espressa applicabilità, sotto un profilo procedurale, delle disposizioni relative ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e 738 c.p.c.; esplicitamente previsto il meccanismo di rimessione degli atti al giudice monocratico in caso di accoglimento del reclamo per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, onde evitare interpretazioni che onerino il giudice del reclamo dell’adozione di misure e decisioni non di sua competenza, in contrasto con i criteri di efficienza ispiratori della materia.
La condivisibile riformulazione dell’art. 70 comma 1 del CCII rappresenta la conclusione di un ampio dibattito che, da tempo, nel previgente e silenzio normativo, ha visto coinvolte la dottrina e la giurisprudenza.
In ultima istanza, non si può che segnalare, in chiave anticipatoria rispetto alla menzionata modifica normativa, l’ordinanza n. 24870 del 12 luglio 2024, con cui la Cassazione – investita, dal Tribunale di Macerata in forza di un’ordinanza di rimessione in data 24 ottobre 2023, di un regolamento d’ufficio di competenza e, peraltro, preso atto ed esaminati, da una parte, la riscontrata lacuna normativa e, dall’altra, il contrasto giurisprudenziale sul punto – ha individuato nel Tribunale in composizione collegiale, anziché nella Corte d’Appello, il giudice competente a conoscere del reclamo, dunque ammissibile, avverso il decreto di inammissibilità della proposta e del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore pronunciato dal giudice monocratico ai sensi dell’art. 70 comma 1 del CCII.
Delle tre soluzioni prospettate in giurisprudenza – inammissibilità del reclamo (Trib. Lecce 14 febbraio 2023), reclamabilità del decreto avanti alla Corte d’Appello (Trib. Bologna 27 febbraio 2023) e reclamabilità del decreto avanti al Tribunale in composizione collegiale (Trib. Ferrara 2 marzo 2023) – la Suprema Corte ha ritenuto, anche alla luce del decreto correttivo-ter, all’epoca della pronuncia ancora in corso di approvazione ma già definito nelle sue statuizioni testuali, di poter aderire alla terza soluzione.
Quanto alla prima soluzione, i giudici di legittimità hanno ritenuto di non poter condividere l’affermazione – posta a fondamento della stessa tesi – secondo cui il provvedimento di mera inammissibilità non produrrebbe effetti lesivi per il debitore stante la riproponibilità senza limiti dell’istanza, fondandosi in realtà la decisione su di un sindacato effettivo sui requisiti della procedura, non necessariamente modificabili o frutto di situazioni contingenti, così da rendere necessario, in un’ottica di tutela dei diritti del consumatore, un riesame da parte di un giudice diverso.
Quanto alla seconda soluzione, la Cassazione ha stabilito che il reclamo dinnanzi alla Corte d’Appello – peraltro anche a seguito delle modifiche del “correttivo-ter” – presuppone l’adozione di un provvedimento pronunciato in esito all’instaurazione di un contraddittorio con i creditori e sulla scorta di una precedente apertura della procedura, elementi entrambi assenti in sede di adozione del provvedimento di inammissibilità emesso ai sensi dell’art. 70 comma 1 del CCII.
La terza soluzione, per contro, offre, secondo la Suprema Corte, “maggiori garanzie processuali, quando, come nella specie, le decisioni afferiscono ai diritti e non all’esercizio di poteri / doveri di gestione (Cass. n. 4346/2020)”.