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Zona marittima

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La zona marittima è una suddivisione amministrativa del litorale italiano ed è l'ambito di competenza della direzione marittima (DIREZIOMARE), ufficio periferico dell'amministrazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e ha normalmente sede in un porto principale.


Secondo quanto previsto dal R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 (codice della navigazione) e dal DPR n. 328 del 15 febbraio 1952 (regolamento di attuazione del codice della navigazione) costituisce il comando gerarchicamente più elevato e ad essa sono assoggettati i compartimenti marittimi (capitanerie di porto) e i circondari marittimi (uffici circondariali marittimi); dai circondari dipendono gli uffici locali marittimi e le Delegazioni di spiaggia (senza giurisdizione territoriale).

Alla zona marittima è preposto un direttore marittimo che è un contrammiraglio o capitano di vascello del corpo delle capitanerie di porto; l'ufficio dove risiede il direttore marittimo si chiama Direzione Marittima e la zona riguarda la sua competenza territoriale.

Direzioni marittime

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Logo Guardia costiera
zone marittime e rispettive aree MRSC

In Italia sono presenti 15 direzioni marittime (Zone)[1] e 54 capitanerie di porto:

Sede della Direzione marittima di Olbia

Le direzioni marittime esercitano la sorveglianza sui servizi e sul personale delle capitanerie di porto comprese nella loro giurisdizione.

Oltre a questi compiti le direzioni marittime hanno le seguenti attribuzioni:

  • Indire esami per il conseguimento di alcuni titoli professionali marittimi e il rilascio delle relative patenti
  • Rilascio degli atti di nazionalità delle navi maggiori
  • Revisione dei certificati di stazza delle navi
  • Approvazione dei regolamenti particolari dei porti e delle tariffe di imbarco, sbarco e movimento in genere delle merci; approvazione dei regolamenti speciali di pilotaggio e rimorchio per i porti dipendenti
  • Approvazione di concessioni di aree demaniali di durata compresa tra quattro e quindici anni, e di durata non superiore a quattro anni nel caso di presenza di impianti di difficile sgombero; (le concessioni superiori a quindici anni devono essere approvate dal ministero)
  • Svolgimento di inchieste formali sui sinistri marittimi
  • Autorizzazione alle delegazioni di spiaggia alla tenuta del Registro navi minori e galleggianti
  • Autorizzazione di spese di alcuni capitoli di bilancio amministrati dalle capitanerie entro determinati limiti di somma
  • altre attribuzioni minori

Voci correlate

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