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Cooperativa sociale

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Una cooperativa sociale è un particolare tipo di società cooperativa. Le cooperative sociali gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi, oppure attività di vario genere finalizzate all'inserimento nel mercato del lavoro di persone svantaggiate.

Il fenomeno è più sviluppato in Italia, ma esiste in varie forme in molti paesi. In paesi come la Svezia e il Regno Unito le cooperative sociali esistono senza una legislazione speciale, mentre elementi analoghi al modello italiano si ritrovano nella legislazione in Belgio (société à finalité Sociale / Vennootschap met Sociaal Oogmerk) e Polonia (Spółdzielnia socjalna).

Nate a partire dalla seconda metà degli anni settanta del XX secolo in alcune aree del nord Italia (Emilia-Romagna e Lombardia soprattutto) le cooperative sociali hanno conosciuto una progressiva diffusione in tutto il territorio nazionale.[senza fonte]
Lo sviluppo di questa particolare forma imprenditoriale è legato a una molteplicità di fattori. Da un lato gli enti pubblici esternalizzano alle cooperative sociali una quota crescente di servizi sociali, sanitari, educativi e relativi alle politiche giovanili[1]. D'altro canto esistono fenomeni di auto organizzazione della società civile (cittadini, gruppi informali, associazioni, ecc.) che promuovono la nascita di cooperative sociali per rispondere a bisogni insoddisfatti o per innovare l'offerta di servizi di welfare.

Disciplina normativa

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Una delle prime norme in tema fu il Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947 n. 1577 (noto anche come Legge Basevi dal nome dell'ispiratore Alberto Basevi). Il decreto definì per la prima volta la tipologia di società cooperativa rispondente al riconoscimento della funzione sociale della cooperazione avente carattere di mutualità e senza finalità di speculazione privata,[2] in armonia coi dettami dell'art. 45 della Costituzione repubblicana italiana.[3]
Successivamente, la legge 8 novembre 1991, n. 381 ("Disciplina delle cooperative sociali") introdusse apposita disciplina riguardante le cooperative sociali, alla quale occorre fare riferimento per conoscere gli specifici obblighi e divieti[4] ai quali queste cooperative sono sottoposte e che ne giustificano il particolare regime tributario.[5]

Ai sensi della legge del 1991, le cooperative sociali rientrano in una speciale categoria, caratterizzata dal fatto di “perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

  • la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi (tipo A);
  • lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B).

La stessa legge disciplina la figura del socio volontario[6] e del socio svantaggiato[7] e prevede convenzioni[8] stipulabili tra Enti pubblici e cooperative sociali di tipo B. Le cooperative sociali che rispettino la normativa della legge n. 381/1991 sono ONLUS di diritto.

Consistenza del fenomeno

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National Institute of Mental Health Clinical Center

Le cooperative sociali rappresentano un'importante realtà sia sotto il profilo occupazionale sia dell'erogazione di servizi. Secondo l'Istat a fine 2005 le cooperative sociali erano 7.363 con una crescita di oltre il 30% rispetto al 2001. Queste imprese impiegano complessivamente oltre 210.000 addetti retribuiti e 32.000 volontari. Inoltre rivolgono i loro servizi a oltre 3 milioni di persone per un giro d'affari pari a 6,4 miliardi di euro.[senza fonte]

  1. ^ Giovanni Campagnoli, Verso un new deal delle politiche giovanili, in Arianna Bazzanella (a cura di), Investire nelle nuove generazioni: modelli di politiche giovanili in Italia e in Europa: uno studio comparativo, Trento, Iprase Provincia Autonoma di Trento, 2010, ISBN 978-88-7702-262-2.
  2. ^ art. 26 d.l.c.p.s. 1577/1947
  3. ^ art. 45 comma 1 costituzione

    «La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.»

  4. ^ art. 3 legge n. 381/1991
  5. ^ art. 7 legge n. 381/1991
  6. ^ art. 2 legge n. 381/1991
  7. ^ art. 4 legge n. 381/1991
  8. ^ art. 5 legge n. 381/1991

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