Consiglio giudiziario
Il consiglio giudiziario è un organo collegiale dello stato nell'ordinamento giuridico italiano, istituito presso ciascuna corte d'appello. La sua disciplina è contenuta nel decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, come modificato dalla legge 111/2007.
Descrizione
[modifica | modifica wikitesto]L'organo è costituito da componenti di diritto e membri eletti, oltre che membri eventuali presenti solo al ricorrere di determinate circostanze[1].
Sono membri di diritto il presidente della corte d'appello, che lo presiede, ed il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello[1].
Sono membri eletti dai magistrati del medesimo distretto, e restano in carica per due anni, 5 magistrati togati che ne sono componenti effettivi e 3 magistrati togati che fungono da componenti supplenti[1].
Il Consiglio può comprendere[1]:
- avvocati appartenenti ai Consigli forensi del medesimo distretto, quando all'ordine del giorno vi siano questioni inerenti ai magistrati onorari[2], anche sotto il profilo disciplinare;
- un rappresentante dei giudici di pace, da questi eletto, quando all'ordine del giorno vi siano questioni inerenti ad un magistrato onorario di quella categoria.
Funzioni
[modifica | modifica wikitesto]Il Consiglio Giudiziario decide, in autonomia rispetto al Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di formazione delle tabelle[non chiaro], assegnazioni e promozioni riguardanti i magistrati togati del distretto e quelli fuori ruolo, oltre che i magistrati onorari[1].
Note
[modifica | modifica wikitesto]Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Cesare Azzali, I Consigli giudiziari, Padova, Cedam, 1988.